Può capitare, per imprudenza o per un banale incidente, di dover ricorrere alla contraccezione d’emergenza. Cosa bisogna fare? A chi ci si deve rivolgere?
Vengono definiti contraccezione d’emergenza quell’insieme di metodi per prevenire il rischio di una gravidanza indesiderata, dopo rapporti sessuali “a rischio”. Sono due i presidi fondamentali: la pillola del giorno dopo e la spirale IUD al rame. Vediamo insieme di cosa si tratta:
- Pillola del giorno dopo: è un farmaco ormonale, il cui principio attivo è il Levonorgestrel, un agonista progestinico di seconda generazione (ndr. ha azione simile a quella del progesterone) combinato in varie dosi con derivati estrogenici come il etiniestradiolo. NON è, in alcun modo, una pillola abortiva, non causa l’interruzione della gravidanza, e non ha effetti teratogeni. Il farmaco agisce arrestando l’ovulazione,nel caso questa non sia ancora avvenuta, ostacolando lo spermatozoo nella sua risalita verso le tube ed impendendo a quest’ultimo di fecondare l’ovulo, qualora sia già avvenuta l’ovulazione. Quali sono i vantaggi che offre? Praticamente non ha controindicazioni, gli effetti collaterali sono modesti se non addirittura nulli, non ci sono evidenze sperimentali di tossicità in seguito a somministrazione di più di una pillola del giorno dopo, non ha effetti collaterali sull’embrione (qualora l’impianto fosse già avvenuto al momento della somministrazione). Quando bisogna prenderla? La pillola del giorno dopo NON dev’essere considerata un metodo contraccettivo abituale, è da utilizzare solo ed esclusivamente in caso di emergenza ed entro e non oltre le 72 ore dal rapporto a rischio, infatti: dopo le 12 ore ha un’efficacia del 99.5%, dopo le 24 dell’85%, dopo le 72 meno del 50%. Bisogna, inoltre, fare attenzione ad eventuali interazioni con altri farmaci assunti dalla paziente, ad esempio gli antibiotici. Recentemente è stata sollevata una questione in merito all’utilizzo del farmaco da parte di pazienti con un peso corporeo superiore agli 80 kg: secondo alcuni l’efficacia del farmaco, nelle suddette, sarebbe stata inferiore. Per dirimere la questione l’EMA (European Medicines Agency) ha rilasciato un comunicato di farmacovigilanza il 24 luglio 2014 in cui si legge a chiare lettere che NON esistono, ad oggi, evidenze scientifiche SUFFICIENTI a sostegno di questa tesi.
- Pillola dei cinque giorni dopo: E’ un altro farmaco ormonale, il cui principio attivo, stavolta è l’Ulipristal Acetato, un modulatore selettivo del recettore del progestrone. Permette alla paziente di avere più tempo a disposizione per “correre ai ripari” in quanto agisce fino a 120 ore da rapporto considerato a rischio di gravidanza indesiderata. Sono in corso studi per cercare di rivelare l’apparente effetto terapeutico che questo farmaco esercita nei confronti della fibromatosi uterina.
- Spirale IUD al rame: Diversamente dalle precedenti due, questa può fungere da contraccettivo abituale; allo stesso tempo, può essere utilizzata in situazioni d’emergenza, a condizione che la si impianti entro e non oltre 5-7 giorni
Struttura e posizionamento di una spirale IUD dal rapporto a rischio. Ma di cosa si tratta? E’ un piccolo dispositivo in plastica circondato da un filo di rame spiralizzato, per l’impianto è necessario l’intervento di un ginecologo esperto. Grazie al filamento di rame, si ha un’azione spermicida: gli ioni ostacolano la motilità degli spermatozoi e la loro sopravvivenza nell’utero, inoltre impediscono l’impianto della blastocisti nell’endometrio. Purtroppo in alcune pazienti il rame evoca una risposta allergica, spesso associata ad un’allergia anche nei confronti del nichel: in questi casi l’utilizzo della spirale è controindicato. Statisticamente, ha un’efficacia del 99%.
Nei confronti di questi dispositivi, farmacologici e non, sono sorte, nel tempo, innumerevoli questioni in merito all’eticità della loro prescrizione. Sempre più donne sono costrette a girare a vuoto la propria città senza riuscire ad ottenere una prescrizione da esibire in farmacia per l’acquisto della pillola.
A chi bisogna rivolgersi? Al medico di base, al consultorio familiare (che ricordiamo non essere legato alla residenza, ci si può recare in qualsiasi consultorio), al pronto soccorso (non necessariamente dev’essere fatta da un ginecologo) previo pagamento di un ticket di 25 euro, alla guardia medica (si sono registrati innumerevoli casi di rifiuto della prescrizione, chiedete spiegazioni, sono tenuti a farlo su richiesta).
E’ importante sottolineare la questione “obiezione di coscienza” da parte del medico. La legge tutela le pazienti con due leggi: quella sulla istituzione dei consultori familiari (legge 405 del 29 luglio 1975) e quella che regolamenta la tutela sociale della maternità e l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 22 maggio 1978). Riferimenti più specifici al tema, si ritrovano nel Comunicato del Ministero della Sanità n. 254 del 1 novembre 2000, che afferma che “l’uso di questa pillola non viola la legge dello Stato, il farmaco oggi a disposizione si concretizza come un mezzo di prevenzione dell’aborto e sottrae la donna al rischio di trovarsi di fronte a scelte drammatiche”. Ben definito e quindi il diritto della donna alla prescrizione della contraccezione d’emergenza. A questo si contrappone la possibilità del medico di invocare la cosiddetta “clausola di coscienza”. Essa è legittimata dall’art. 22 del Codice di Deontologia Medica del 2001 che recita: “Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino, ogni utile informazione e chiarimento” (ndr. nel 2011 è stato proposto di estendere il diritto anche ai farmacisti). Per cercare di dirigere il traffico di opinioni contrastanti, dibattiti e scontri etici è intervenuto l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ha dichiarato definitivamente che il farmaco in questione non è un abortivo, nessun medico può rifiutarsi di prescrivere se il motivo è solo quello dell’obiezione di coscienza; ciononostante, non essendo questa dichiarazione una legge, ogni mese si registrano migliaia di donne a cui viene negata la prescrizione della pillola del giorno dopo, trovandosi nella situazione di veder negato il suo diritto di scelta.

Alla luce di queste premesse, la volontà di non prescrivere il farmaco equivarrebbe ad un mancato soccorso della paziente e ad una responsabilità a tutti gli effetti nel caso in cui si sviluppasse una gravidanza indesiderata, quale logica conseguenza del ritardo nell’assunzione. Nel caso in cui vi troviate davanti ad un medico che neghi un vostro diritto, chiedetegli di relazionare la sua scelta, sottoscrivendola, e di elencare le motivazioni delle sue azioni, sottolineando la sua impossibilità ad appellarsi all’obiezione di coscienza in quanto voi state chiedendo un anti-ovulatorio, non un anti-annidante.