“Dottore, la denuncio!”: come cambia la responsabilità medica?

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È previsto per la fine del mese il passaggio finale alla Camera per l’approvazione del ddl Gelli, circa la responsabilità medica e la sicurezza di cure e pazienti assistiti. Una norma che si prospetta protagonista di un tangibile cambio di tendenza nella larga sfera del rischio clinico e degli errori medici. A beneficiarne sarebbero oltremodo i pazienti stessi, la cui accessibilità ad eventuale risarcimento danni sarebbe snellita ed ottimizzata dal decreto. Quali sono i punti salienti della normativa? Quali conseguenze e vantaggi sarebbero da attendersi?

 “…qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali…”

È quanto recita parte dell’articolo 6 (“Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”) che di fatto si appresta a ritoccare il codice penale, oltre ad essere la chiave di volta dell’intero decreto. In termini più semplici, si tratta di uno sgravamento delle responsabilità dei medici, che non saranno più tenuti a rispondere penalmente qualora abbiano seguito le disposizioni previste dalle linee guida.

La ratio alla base di tale miglioria sarebbe principalmente quella di combattere efficacemente la medicina difensiva. Un sistema che caratterizza da generazioni la professione medica, con l’unica conseguenza di aver generato l’immobilismo della pratica clinica oltre a dilatare le tempistiche, a loro volta accompagnate da insensati ed esosi costi sanitari.

I dati sconcertanti della medicina difensiva

In effetti una rapida occhiata ai dati della spesa pubblica, è sufficiente ad evidenziare un sistema sconclusionato e pieno di falle. L’ultimo aggiornamento in merito da parte del ministero della salute, risale al 2015 ed ha valutato i costi della medicina difensiva “positiva” (anche definitiva “attiva”, che racchiude tutto l’insieme di prestazioni diagnostiche e terapeutiche eccedenti alle circostanze, così da evitare eventuali e successivi conteziosi) pari a 10 miliardi annui, ben lo 0,75% del PIL. Nel dettaglio, la medicina difensiva ricopre il 10,5% della spesa sanitaria, con la seguente ripartizione:

  • Ricoveri: 4,6% della spesa
  • Farmaci: 1,9%
  • Visite: 1,7%
  • Esami strumentali: 0,8%
  • Esami di laboratorio: 0,7%

È quindi evidente che il vitale obiettivo di circoscrivere l’elevato numero di conteziosi e garantire maggiore sicurezza agli esercenti del servizio, sia naufragato in costi maggioritari e nella paralisi della professione medica, sempre più concentrata nel dispendioso tentativo di eludere le soffocanti minacce di denuncia.

Ed i vantaggi per il paziente?

D’altro canto il decreto si rivolge anche al paziente, a cui principalmente si rende più facile l’accesso al risarcimento e si assicura una maggiore sicurezza delle cure. Nel dettaglio il testo prevede di istituire:

  • Difensore civico e Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Come riportato nell’articolo 2, ogni regione assegnerà all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante del diritto della salute, a cui ciascun assistito potrà affidare gratuitamente le proprie segnalazioni. In aggiunta, ciascuna regione dovrà istituire, secondo le proprie risorse disponibili, un Centro che raccolga (da strutture sia pubbliche che private) i dati su eventi avversi e conteziosi e che, successivamente, li trasmetta annualmente a livello nazionale. In questo modo, non solo si garantisce maggiore tutela ai pazienti, ma si monitorano costantemente i vari rischi, ai fini di poter adottare opportune politiche di prevenzione.
  • Tentativo obbligatorio di conciliazione. Chiunque intenda esercitare un’azione legale relativa ad una controversia di risarcimento del danno, è obbligato a proporre preventivamente un ricorso, ovvero una conciliazione, della durata massima di 6 mesi: evitando, quindi, processi ed accorciando drasticamente i tempi di rimborso.
  • Obbligo di assicurazione ed estensione della garanzia. Ciascuna struttura sanitaria è obbligata ad una copertura assicurativa per la responsabilità civile di tutto il personale operante (anche verso coloro che svolgono attività di formazione, ricerca clinica etc). Si tutela dunque il diritto al risarcimento del paziente che (grazie allo sgravamento della responsabilità medica) potrà inoltre rivolgersi direttamente alla struttura sanitaria, economicamente più valida. Questa copertura assicurativa dovrà estendersi anche agli eventi verificatisi nei dieci anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo.

È chiaro dunque come la norma proponga perspicacemente di porre rimedio al dissestato rapporto medico – paziente. Se da un lato infatti contribuisce a difendere il diritto alla salute dei pazienti, dall’altro, tenta di alleggerire il carico inconcludente e cavilloso delle responsabilità mediche, totalmente estraneo alla natura della professione.

FONTI | Ministero della salute; ddl Gelli

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Redazione Farmacista, laureata presso l'Università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti. "Nella sua accezione più ampia, considero la Medicina come la più umanistica delle scienze; in futuro mi auguro pertanto di offrire un piccolo e dedito contributo alla comprensione ed al miglioramento della condizione umana".