Nella prima parte abbiamo analizzato le prime parti di questa nuova legge. Ora vediamo gli ultimi articoli. LEGGILA QUI

Articolo 4 – Disposizioni anticipate di trattamento

Con questo articolo si va a toccare il nocciolo di questa legge, cioè le DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Essi sono dei documenti ufficiali che una persona maggiorenne può sottoscrivere in cui vengono espresse le proprie preferenze circa quelle che possono essere trattamenti sanitari, scelte diagnostiche o terapeutiche.

Ad esempio posso chiedere, oggi che sono capace di intendere e volere, che in futuro non vorrò essere rianimato, o che non vorrei essere sottoposto alla ventilazione assistita nel momento in cui il mio corpo non ce la fa più.

La figura del Fiduciario:
Egli è un maggiorenne capace di intendere e volere. Sarà designato nella DAT e sarà lui a dover relazionarsi con il medico e a prendere le decisioni qualora il soggetto non le abbia specificate nella DAT. Il fiduciario può ovviamente rinunciare quando vuole al compito mediante modalità scritta. Quindi oggi posso scegliere una persona che nel momento, e se ce ne sarà bisogno, sia incaricata della responsabilità di prendere decisioni al posto mio in materia sanitaria.

Modifiche e aggiornamenti: qualora però la scienza e la medicina avanzano e non c’è più congruenza tra quanto scritto nella DAT e la realtà. O qualora la DAT non si esprime in maniera specifica su una tipologia di intervento o approccio terapeutico, il fiduciario ed il medico possono insieme decidere di disattendere quanto scritto anticipatamente e optare per la migliore soluzione possibile.

Il fiduciario può essere cambiato in qualunque momento e non c’è bisogno di motivare il cambiamento. Basterà modificare il documento in maniera ufficiale con il nuovo nome.

Qualora il fiduciario non sia piú capace di intendere e volere o sia deceduto, varrà quanto scritto nelle DAT ed in caso di necessità il giudice provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno che si occuperà del caso.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o privatamente ma consegnate a mano dal sottoscrivente negli uffici che si occuperanno di questa nuova dichiarazione. Se le condizioni fisiche non lo consentono possono essere videoregistrate o espresse tramite i dispositivi che il disabile usa per comunicare.

Importante è la possibilità di revoca o modifica delle DAT in qualunque momento (con le stesse modalità appena spiegate per la deposizione e stesura) o in aggiunta la revoca orale di fronte ad un medico con la presenza di due testimoni.

Nel momento in cui le regioni utilizzano un sistema di cartelle cliniche digitalizzate sarà possibile inserire queste dichiarazioni insieme al nome del fiduciario negli appositi fascicoli elettronici. 

Articolo 5 – Pianificazione condivisa delle cure

Davvero importante ed interessante è questa possibilità data da questo decreto. Immaginando quindi di avere una malattia degenerativa, cronica, invalidante, con questo articolo si va a dare l’occasione di pianificarne le cure. Con anticipo, recandomi dal medico e comprendendo quelle che possono essere i futuri esiti della malattia di cui sono affetto, insieme con lui ho potere decisionale su quella che sarà l’impostazione delle mie terapie.

In questo modo qualora il paziente non sia in grado di esprimere le proprie preferenze, con queste direttive l’equipe sanitaria sarà guidata ed obbligata a seguire quelle che sono le volontà del paziente anche su quella che sarà l’approccio all’evoluzione della malattia, l’eventuale scelta di cure palliative e quella che sarà l’aspettativa di vita realistica del paziente.

Articoli 6 – 7 – 8 Norma Transitoria – Clausola di invarianza finanziaria – Relazione alle Camere

Qualora siano stati depositati presso un notaio o negli uffici comunali degli atti in cui veniva espressa la propria volontà in termini di sanità, essi saranno validi e su di essi viene applicata questa stessa legge.

Non verranno elargiti fondi per l’attuazione e l’applicazione di questo decreto. Le amministrazioni dovranno quindi utilizzare le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili al momento.

Infine ogni anno entro il 30 Aprile il Ministero della Salute dovrà presentare una relazione sull’applicazione di questa legge

In Italia una legge su un tema così importante per qualcuno era più che necessaria, per altri è un passo verso un futuro che spaventa. Sicuramente però vi era un vuoto legislativo che andava colmato. Attenderemo ora tutti i decreti attuativi che in fin dei conti renderanno praticabile questa legge spiegandoci esattamente il come e cosa fare.

In fondo chi non credeva fosse necessaria può sempre non sottoscrivere alcuna DAT e non nominare alcun fiduciario. Per tutti coloro che invece avevano bisogno e sentivano la necessità di una legge di questo tipo, ora avranno la possibilità di esprimere le loro preferenze e autodeterminare quello che sono le proprie volontà.

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